Dir. - Istituto cui è affidata la ricezione e la
conservazione di documenti dello Stato. È compito dell'amministrazione
degli
A. di S.: a) conservare gli archivi degli Stati italiani
preunitari; i documenti degli organi legislativi, giudiziari e amministrativi
dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie del
servizio; tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in
proprietà o in deposito per disposizione della legge o per altro titolo;
b) esercitare la vigilanza sugli archivi degli enti pubblici; sugli archivi di
notevole interesse storico di cui siano proprietari, possessori o detentori, a
qualsiasi titolo i privati. Per l'attuazione dei compiti suddetti è
istituita presso il ministero dell'Interno la Direzione generale degli
A. di
S. Gli organi preposti alla conservazione e alla vigilanza degli archivi
sono, rispettivamente, l'archivio centrale dello Stato, con sede a Roma, e le
sovrintendenze archivistiche. I documenti conservati negli
A. di S. fanno
parte del demanio pubblico; essi sono liberamente consultabili, a eccezione di
quelli di carattere riservato che sono consultabili dopo un certo lasso di tempo
(50, 70 anni). Il ministro dell'Interno, previo parere del direttore dell'
A.
di S. competente e udita la Giunta del Consiglio Superiore degli Archivi,
può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di
carattere riservato anche prima della scadenza dei termini suddetti. I documenti
di proprietà dei privati, e da questi depositati negli
A. di S. o
agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato,
sono assoggettati alla medesima disciplina prevista per i documenti di
proprietà dello Stato. Tuttavia, i depositanti e coloro che donano o
lasciano in eredità o legato i documenti agli
A. di S. possono
porre la condizione della non consultabilità di tutti o parte dei
documenti dell'ultimo settantennio. Ma tale limitazione non opera nei riguardi
dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi
designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti degli
aventi causa, dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di
documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per titolo
di acquisto. Con decreto del ministro dell'Interno, gli archivi e i singoli
documenti dichiarati di notevole interesse storico possono essere espropriati
per ragioni di pubblica utilità su conforme parere del Consiglio
Superiore degli Archivi. La disciplina normativa degli
A. di S. è
contenuta nel D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1.049.