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Archivio di Stato.

Dir. - Istituto cui è affidata la ricezione e la conservazione di documenti dello Stato. È compito dell'amministrazione degli A. di S.: a) conservare gli archivi degli Stati italiani preunitari; i documenti degli organi legislativi, giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie del servizio; tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione della legge o per altro titolo; b) esercitare la vigilanza sugli archivi degli enti pubblici; sugli archivi di notevole interesse storico di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo i privati. Per l'attuazione dei compiti suddetti è istituita presso il ministero dell'Interno la Direzione generale degli A. di S. Gli organi preposti alla conservazione e alla vigilanza degli archivi sono, rispettivamente, l'archivio centrale dello Stato, con sede a Roma, e le sovrintendenze archivistiche. I documenti conservati negli A. di S. fanno parte del demanio pubblico; essi sono liberamente consultabili, a eccezione di quelli di carattere riservato che sono consultabili dopo un certo lasso di tempo (50, 70 anni). Il ministro dell'Interno, previo parere del direttore dell'A. di S. competente e udita la Giunta del Consiglio Superiore degli Archivi, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini suddetti. I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli A. di S. o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla medesima disciplina prevista per i documenti di proprietà dello Stato. Tuttavia, i depositanti e coloro che donano o lasciano in eredità o legato i documenti agli A. di S. possono porre la condizione della non consultabilità di tutti o parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Ma tale limitazione non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa, dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per titolo di acquisto. Con decreto del ministro dell'Interno, gli archivi e i singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico possono essere espropriati per ragioni di pubblica utilità su conforme parere del Consiglio Superiore degli Archivi. La disciplina normativa degli A. di S. è contenuta nel D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1.049.